Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE
E' costituita in Trieste, Via Conconello 16, una associazione sportiva dilettantistica denominata "CENTRO SPORTIVO INTERNAZIONALE - Associazione sportiva dilettantistica".
Articolo 2 - SCOPO
1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, nello svolgimento della propria attività si obbliga a rispettare il principio di democraticità e pari opportunità nell'accesso alla Associazione ed alle cariche elettive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto o differito, proventi o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.
L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della ginnastica e delle arti marziali, attraverso:
a) l'organizzazione e la promozione di corsi e manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, eventi, nonchè ogni attività affine e/o complementare, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti e/o dal CONI.
b) la promozione e la formazione di squadre di atleti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
c) la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici.
d) la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo, delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate e organizzate da una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI, attraverso la propria struttura organizzativa.
e) l'acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla praticasportiva;
2. Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale della ginnastica e arti marziali inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3. L' associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della stuttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative.
4. L'associazione intende affiliarsi ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva il cui statuto e regolamento si impegna sin d'ora a rispettare e far rispettare: l'associazione si obbliga quindi a conformarsi alle disposizioni del CONI e ai regolamenti emanati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa ll'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Articolo 3 - DURATA
La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE
Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. L'adesione all'associazione non può essere disposta per un periodo di tempo determinato o temporaneo.
1. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
2. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
3. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
4. La quota associativa, deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo, non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo 5 - DIRITTI DEI SOCI
1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonchè dell'elettorato attivo e passivo.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
Articolo 6 - DECADENZA DEI SOCI
1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
A. dimissione volontaria;
B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.
Articolo 7 - ORGANI
Gli organi sociali sono:
a) l'Assemblea generale dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.
Articolo 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'università degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.
La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il predidente dirige e regola le discussioni e stabilisce la modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stess, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.
Articolo 9 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Articolo 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA
1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spettta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonchè in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
Articolo 11 - VALIDITA' ASSEMBLEARE
1. L'assembea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da due a sette componenti, determinato , di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere, qualora non nominati direttamente dall'assemblea. Il consiglio direttivo rimane in carica sino a dimissioni o revoca ed i suoi componenti sono rieleggilibi. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche, nell'ambito della medesima Federazione Sportiva, Discipline Sportive Associate, del CONI e/o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
6. Dalle cariche sociali non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
Articolo 14 - DIMISSIONI
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio sino alla prima assemblea dei Soci.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
Articolo 15 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
Articolo 17 - IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
Articolo 18 - IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro 30 giorni.
Articolo 19 - IL SEGRETARIO
Il Segretario è nominato anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio direttivo. Rimane in carica finchè lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Da' esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.
Articolo 20 - IL BILANCIO
1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
4. Il Bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Articolo 21 - ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO
L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.
Articolo 22 - PATRIMONIO
I mezzi finanziari sono costituiti:
1. dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
2. dai contributi di enti ed associazioni;
3. da lasciti e donazioni;
4. dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione;
5. da qualsiasi altra tipologia di entrate o proventi compatibili con le finalità dell'Associazione.
Articolo 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo Statuto della Federazione Sportiva di appartenenza.
Articolo 24 - SCIOGLIMENTO
1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione non avente scopo di lucro con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 25 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione di appartenenza e in subordine le norme del Codice Civile.
Il presente Statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonchè ogni altra norma regolamentare dell'Associazione che sia in contasto con esso.
E' costituita in Trieste, Via Conconello 16, una associazione sportiva dilettantistica denominata "CENTRO SPORTIVO INTERNAZIONALE - Associazione sportiva dilettantistica".
Articolo 2 - SCOPO
1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, nello svolgimento della propria attività si obbliga a rispettare il principio di democraticità e pari opportunità nell'accesso alla Associazione ed alle cariche elettive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto o differito, proventi o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.
L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della ginnastica e delle arti marziali, attraverso:
a) l'organizzazione e la promozione di corsi e manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, eventi, nonchè ogni attività affine e/o complementare, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti e/o dal CONI.
b) la promozione e la formazione di squadre di atleti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
c) la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici.
d) la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo, delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate e organizzate da una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI, attraverso la propria struttura organizzativa.
e) l'acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla praticasportiva;
2. Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale della ginnastica e arti marziali inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3. L' associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della stuttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative.
4. L'associazione intende affiliarsi ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva il cui statuto e regolamento si impegna sin d'ora a rispettare e far rispettare: l'associazione si obbliga quindi a conformarsi alle disposizioni del CONI e ai regolamenti emanati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa ll'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Articolo 3 - DURATA
La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE
Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. L'adesione all'associazione non può essere disposta per un periodo di tempo determinato o temporaneo.
1. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
2. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
3. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
4. La quota associativa, deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo, non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo 5 - DIRITTI DEI SOCI
1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonchè dell'elettorato attivo e passivo.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
Articolo 6 - DECADENZA DEI SOCI
1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
A. dimissione volontaria;
B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.
Articolo 7 - ORGANI
Gli organi sociali sono:
a) l'Assemblea generale dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.
Articolo 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'università degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.
La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il predidente dirige e regola le discussioni e stabilisce la modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stess, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.
Articolo 9 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Articolo 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA
1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spettta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonchè in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
Articolo 11 - VALIDITA' ASSEMBLEARE
1. L'assembea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da due a sette componenti, determinato , di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere, qualora non nominati direttamente dall'assemblea. Il consiglio direttivo rimane in carica sino a dimissioni o revoca ed i suoi componenti sono rieleggilibi. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche, nell'ambito della medesima Federazione Sportiva, Discipline Sportive Associate, del CONI e/o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
6. Dalle cariche sociali non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
Articolo 14 - DIMISSIONI
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio sino alla prima assemblea dei Soci.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
Articolo 15 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
Articolo 17 - IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
Articolo 18 - IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro 30 giorni.
Articolo 19 - IL SEGRETARIO
Il Segretario è nominato anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio direttivo. Rimane in carica finchè lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Da' esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.
Articolo 20 - IL BILANCIO
1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
4. Il Bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Articolo 21 - ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO
L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.
Articolo 22 - PATRIMONIO
I mezzi finanziari sono costituiti:
1. dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
2. dai contributi di enti ed associazioni;
3. da lasciti e donazioni;
4. dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione;
5. da qualsiasi altra tipologia di entrate o proventi compatibili con le finalità dell'Associazione.
Articolo 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo Statuto della Federazione Sportiva di appartenenza.
Articolo 24 - SCIOGLIMENTO
1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione non avente scopo di lucro con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 25 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione di appartenenza e in subordine le norme del Codice Civile.
Il presente Statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonchè ogni altra norma regolamentare dell'Associazione che sia in contasto con esso.